Foto concessa da Francesco Bianco
L’art. 1 D.lgs. 28/2010 definisce la mediazione: “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.”
I cittadini possono giungere alla mediazione per:
· una clausola di mediazione;
· uno specifico invito formale del giudice;
· mediazione volontaria;
· mediazione obbligatoria nelle seguenti materie: successione ereditaria; contratti bancari; comodato; danni da diffamazione; diritti reali; patti di famiglia; danni
da R.C. medica; contratti assicurativi; divisione; locazione; affitto d’azienda; contratti finanziari, condominio, associazione in partecipazione, consorzio,
franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
La Mediazione obbligatoria e demandata
Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 28/2010, oppure nei casi in cui la procedura è demandata dal Giudice, ai sensi dell’artt. 5-quater D.lgs. 28/2010,
le Parti devono farsi assistere da un legale.