Dal 15/11/2023 sono entrate in vigore le nuove indennità di mediazione, la relativa tabella è scaricabile dal sito in formato PDF cliccando sui voce Tariffario
Fatturazione delle spese e delle indennità di mediazione: la fattura relativa alle spese di avviamento e quella relativa alle indennità di mediazione saranno intestate alle parti. Si prega di inserire, in sede di
predisposizione del bonifico, il numero della mediazione e il nominativo della parte interessata nel procedimento.
Per l’emissione della fattura è obbligatorio comunicare i dati completi della parte, comprensivi di codice univoco(destinatario) o PEC (fattura elettronica)e se soggetti alla scissione dei pagamenti.
Le coordinante bancarie, per il pagamento delle spese di avvio e per le spese di mediazione, sono le seguenti:
Cariparma IBAN IT62N0623011330000046760860
INTESTATO A ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COA DI PAVIA
Incentivi fiscali in mediazione
1)
Esenzione da imposta di registro fino a € 100.000,00
L’accordo di mediazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro fino al valore di 100.000 euro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente. Tale esenzione si applica a tutti i tipi di procedure di mediazione.
2)
Esenzione da spese, imposta di bollo e tasse
L’art. 17 D. Lgs. 28/2010 prevede che: “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
3)
Crediti di imposta per la parte
L’art. 20 D. Lgs. 28/2010 prevede che la parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta nelle seguenti misure:
- Fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a € 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo). Tale credito si riconosce a tutti i tipi di procedure di mediazione.
- Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto a € 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali. Tale credito si riconosce solo per
le procedure di mediazione obbligatorie e delegate. - Fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro. Tale credito
si applica alla mediazione delegata.
Il credito d’imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, cumulandosi, ma fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.
Elenco organismi ADR pubblicato dalla Commissione Europea
l’elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea è raggiungibile al seguente sito:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=IT